IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 18 dicembre 1991;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita';
  Considerato  che  il  Consiglio  universitario   nazionale,   nella
adunanza  del  23  luglio  1992,  ha  espresso parere favorevole alla
istituzione ex novo dei corsi di diploma universitario in  ingegneria
elettronica  ed  in ingegneria meccanica, e alla trasformazione delle
attuali  scuole  dirette  a  fini  speciali  in  tecnologia  per   la
protezione ambientale e la sicurezza ed in tecnologia della qualita',
rispettivamente  nei  corsi  di  diploma  universitario in ingegneria
chimica ed in ingegneria logistica e della produzione;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico approvato con regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
l'art.  155,  contenente  l'elencazione  delle  scuole   stesse,   e'
modificato  nel  senso  che  sono  soppresse le scuole dirette a fini
speciali in tecnologia della protezione
ambientale e per la sicurezza ed in tecnologia della  qualita'.  Sono
di  conseguenza  soppressi  gli articoli da 166 a 172 e da 202 a 210,
relativi agli ordinamenti delle scuole medesime.